Approvato dal Collegio Docenti in data 2 settembre 2003
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2003
Approvato con Decreto Dirigenziale n. 153 del 17 giugno 2004

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura giuridica e ruolo dell’istituzione
Art. 2 – Finalità e obiettivi dell’istituzione
Art. 3 – Libertà di ricerca
Art. 4 – Libertà e finalità dell’insegnamento
Art. 5 – Diritto allo studio
Art. 6 – Libertà di associazione, di riunione ed uso degli spazi
Art. 7 – Patrimonio di valore artistico e bibliotecario
Art. 8 – Finanziamenti
Art. 9 – Attività di informazione

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 10 – Organi
Art. 11 – Presidente
Art. 12 – Direttore
Art. 13 – Consiglio di Amministrazione
Art. 14 – Consiglio Accademico
Art. 15 – Collegio dei Professori
Art. 16 – Consulta degli Studenti
Art. 17 – Direttore Amministrativo
Art. 18 – Consulta del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 19 – Collegio dei Revisori
Art. 20 – Nucleo di Valutazione
Art. 21 – Commissione di Disciplina

REGOLAMENTI

Art. 22 – Regolamenti
Art. 23 – Regolamento Generale del Conservatorio
Art. 24 – Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità
Art. 25 – Regolamento Didattico
Art. 26 – Altri Regolamenti

NORME TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 27 – Prima deliberazione dei Regolamenti
Art. 28 – Designazioni elettive
Art. 29 – Durata e funzionamento degli organi
Art. 30 – Silenzio-assenso
Art. 31 – Sedi decentrate e distaccate
Art. 32 – Revisioni dello Statuto
Art. 33 – Norme abrogative

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura giuridica e ruolo dell’istituzione

Il Conservatorio Statale di Musica “Antonio Buzzolla”, con sede in Adria, di seguito denominato Conservatorio, è istituto superiore di studi musicali, sede primaria di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione nel settore artistico musicale.

Il Conservatorio è istituzione di alta cultura ed esercita il diritto-dovere di darsi ordinamenti autonomi ai sensi dell’art. 33 della Costituzione.

Il Conservatorio, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, di seguito denominata Legge, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi princìpi.

Per il conseguimento degli obiettivi statutari il Conservatorio si basa sull’interazione tra le aree docente, amministrativo-tecnica, ausiliaria e discente nel rispetto dei diversi ambiti e delle diverse responsabilità funzionali, assicurando ad ognuno pari opportunità nel concreto esercizio delle libertà professionali, di insegnamento e di ricerca.

Il Conservatorio garantisce, senza pregiudizio alcuno, pari opportunità di accesso al personale e agli studenti.

Art. 2 – Finalità e obiettivi dell’istituzione

Il Conservatorio si propone di trasmettere agli studenti e di diffondere sul territorio la cultura e la pratica della musica quale componente indispensabile per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dell’intera comunità.

Il Conservatorio rilascia titoli di studio con valore legale, uniformandosi agli ordinamenti didattici nazionali. In particolare rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

Il Conservatorio promuove ed organizza concerti, mostre, manifestazioni, seminari e convegni.

Il Conservatorio ricerca, raccoglie, conserva e organizza i documenti musicali storici, di repertorio, contemporanei, di ricostruzione storica.

Il Conservatorio promuove e cura direttamente o indirettamente la redazione, l’edizione e la distribuzione di periodici, libri, testi, dispense, cd-rom, compact disc e qualsiasi altro strumento editoriale e multimediale, elaborando anche materiale didattico a sostegno delle iniziative intraprese.

Il Conservatorio concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e del libero confronto, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale ed internazionale, attivandosi affinché le proprie produzioni abbiano libera diffusione e fruibilità sul territorio, autonomamente o in convenzione con enti pubblici e privati.

Il Conservatorio cura che i diritti di titolarità e contitolarità relativi alla proprietà intellettuale ed artistica si concilino con i principi di pubblicità della ricerca artistica che rispondono al carattere pubblico ed ai fini istituzionali. Il Conservatorio può attivare le procedure per il riconoscimento del diritto d’autore e operare ai fini dello sfruttamento economico delle produzioni in esso realizzate, destinando i proventi a borse di studio e di dottorato ovvero ad altre finalità istituzionali.

Il Conservatorio favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell’azione formativa, della ricerca e della produzione.

Il Conservatorio aderisce, collabora e stipula convenzioni con organismi ed enti, nazionali ed esteri, che hanno scopo analogo o comunque connesso al proprio e/o svolgono attività nel settore dell’arte e dello spettacolo. Può disporre atti negoziali e di adesione ad organismi associativi e consortili, può costituire e partecipare a società con prevalente capitale pubblico, a fondazioni, a centri di servizio, che perseguano finalità affini, in Italia e all’estero, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Conservatorio può stipulare accordi e contratti di ricerca e di servizio o produzione per conto terzi, garantendo gli strumenti di trasparenza e controllo e l’informazione sulle fasi decisionali, sugli iter realizzativi e sui risultati economici e culturali conseguiti.

Il Conservatorio può organizzarsi a rete articolandosi in poli didattici e di ricerca predisponendo i relativi servizi, con riferimento, in particolare, all’area di insistenza.

Il Conservatorio può instaurare relazioni con altre istituzioni appartenenti all’Alta Formazione Artistica e Musicale, con Università e/o altre istituzioni anche al fine della costituzione di un Politecnico delle Arti in conformità al Regolamento governativo di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 508/99.

Il Conservatorio realizza progetti di interscambio culturale con istituzioni straniere comunitarie ed extracomunitarie, attivando le procedure necessarie per ottenere finanziamenti anche di istituzioni sovranazionali.

Il Conservatorio stipula convenzioni con istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore.

Attraverso un costante monitoraggio delle forme e delle modalità di produzione artistica e musicale, anche su scala internazionale, il Conservatorio adegua la propria offerta formativa affinché sia funzionale alle esigenze della società e all’evoluzione delle figure professionali ad alta specializzazione concretamente assorbibili nel mercato del lavoro.

Art. 3 – Libertà di ricerca

Il Conservatorio afferma il ruolo essenziale della ricerca in campo artistico, musicale, scientifico, tecnologico e didattico per l’avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse artistico, musicale, scientifico, culturale, economico e sociale. A tal fine esso favorisce la ricerca autonomamente proposta dai singoli professori e ne promuove lo svolgimento.

Il Conservatorio assicura ai singoli professori piena libertà e autonomia nell’organizzazione della ricerca. Esso garantisce l’accesso ai finanziamenti e l’utilizzazione delle infrastrutture, degli strumenti e degli apparati tecnici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.

Il Conservatorio destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione, una quota dei finanziamenti allo svolgimento ed al potenziamento della ricerca.

Art. 4 – Libertà e finalità dell’insegnamento

Il Conservatorio garantisce la libertà di insegnamento dei singoli professori ai quali compete assicurare, nel rispettivo ambito, l’organizzazione e l’andamento dell’attività didattica.

La libertà di insegnamento garantisce i singoli professori da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza con gli ordinamenti didattici vigenti.

Il Conservatorio provvede a tutti i livelli di alta formazione artistica e musicale intesi alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali, artistiche, musicali e scientifiche che sono previste nei vigenti e nei futuri ordinamenti didattici nonché, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, ai corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media ed alla scuola secondaria superiore così come previsto nell’art. 2 comma 8 lettera d. della Legge.

Il Conservatorio garantisce il raggiungimento di tale obiettivo attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione, anche in collaborazione con altri enti.

In particolare il Conservatorio assicura la qualità e l’efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra attività di ricerca, insegnamento e produzione artistica e favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli studenti.

Il Conservatorio assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati.

Il Conservatorio può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità.

I professori sono tenuti all’osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi preposti in materia di coordinamento della didattica, al fine di realizzare il diritto all’apprendimento degli studenti ed il regolare funzionamento delle attività.

Art. 5 – Diritto allo studio

Il Conservatorio concorre alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico.

Il Conservatorio promuove l’accesso ai più alti gradi dello studio ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere ogni ostacolo ad una effettiva uguaglianza di opportunità.

Art. 6 – Libertà di associazione, di riunione ed uso degli spazi.

Il Conservatorio favorisce e sostiene le attività promosse da associazioni e cooperative costituite dalle proprie componenti interne con finalità culturali, ricreative e di mutualità.

Il Conservatorio garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio, secondo le modalità fissate nel Regolamento Generale del Conservatorio o previste dalla normativa vigente.

Il Conservatorio può concedere i propri spazi anche a soggetti esterni che ne facciano richiesta motivata, in corrispondenza di esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento del Conservatorio.

L’uso degli spazi per le attività di cui ai commi precedenti è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nel Regolamento Generale.

Art. 7 – Patrimonio di valore artistico e bibliotecario

Il Conservatorio assume la piena responsabilità della conservazione, della gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, fonografico, multimediale e museale costituito dalla propria Biblioteca.

La Biblioteca del Conservatorio provvede a conservare, incrementare e rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto, in correlazione all’attività didattica, di ricerca e di produzione del Conservatorio.

Al funzionamento della Biblioteca è preposto il Bibliotecario, il quale è responsabile dell’organizzazione dei servizi attinenti.

Il Bibliotecario elabora il Regolamento interno della Biblioteca e ne richiede l’approvazione al Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 8 – Finanziamenti

Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite:
a. da trasferimenti da parte dello Stato;
b. da erogazioni di enti pubblici e privati o di altre organizzazioni nazionali e sovranazionali;
c. da atti di liberalità e donazioni;
d. da entrate proprie, quali:
– contributi, fatte salve le tasse dovute allo Stato;
– redditi conseguenti a prestazioni, corrispettivi di contratti e convenzioni;
– contributi derivanti dalla concessione in uso degli spazi e degli strumenti per attività musicali e culturali;
– redditi patrimoniali.

Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base dei criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

Per le spese di investimento il Conservatorio può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o ad altre forme di finanziamento, garantendo le condizioni di equilibrio di bilancio.

Art. 9 – Attività di informazione

Al fine di rendere partecipi gli studenti, i professori e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario alla vita dell’istituto, il Conservatorio riconosce quali elementi essenziali il diritto all’informazione ed il principio della trasparenza nella gestione.

Il Conservatorio pertanto provvede a rendere note le informazioni sulle proprie attività e garantisce la pubblicità tempestiva e la diffusione degli atti pubblici del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Accademico, del Collegio dei Professori e del Nucleo di Valutazione, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 10 – Organi

Sono organi del Conservatorio:

a. il Presidente;
b. il Direttore;
c. il Consiglio di Amministrazione;
d .il Consiglio Accademico;
e .il Collegio dei Professori;
f. la Consulta degli Studenti;
g .la Consulta del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
h .il Collegio dei Revisori;
i. il Nucleo di Valutazione;
j. la Commissione di Disciplina.

Gli organi di cui al comma 1, salvo diverse disposizioni previste dalla Legge e dallo Statuto, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una volta sola, ad eccezione del punto e.

I compensi spettanti agli organi di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 132/03 non possono superare i limiti stabiliti con Decreto del Ministero.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Conservatorio, eccetto per quanto attiene la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistico-musicale.

Spetta al Presidente:
a.convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e fissare l’ordine del giorno;
b.emanare i decreti e gli atti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni;
c.assumere, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
d.promuovere iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio;
e.promuovere e favorire, nell’ambito delle proprie competenze, i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive del contesto territoriale.

Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organi di gestione di Istituzioni Culturali ovvero avente riconusciuta competenza nell’ambito artistico e culturale.

Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 3 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 12 – Direttore

Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’Istituzione. Egli ha la rappresentanza legale dell’ente nell’ambito delle proprie competenze, in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.

Il Direttore, inoltre:
a.ha compiti di iniziativa e di attuazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca;
b.convoca e presiede il Consiglio Accademico e sovrintende all’esecuzione delle relative deliberazioni;
c.vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, scientifici ed artistici del Conservatorio impartendo direttive nell’ambito dei poteri conferitigli dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti interni;
d.per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio e nei limiti delle disponibilità di bilancio, può avvalersi dell’opera di esperti e di collaboratori anche esterni al Conservatorio;
e.esercita l’autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti. In relazione alla titolarità dell’azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario si applica la normativa vigente;
f.assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio Accademico, sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile;
g.esercita ogni altra attribuzione a lui demandata dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti interni.

Il Direttore è eletto dai docenti del Conservatorio, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso dei requisiti di comprovata professionalità stabiliti con Regolamento di cui all’art. 2 comma 7 lett. a. della Legge. Le procedure elettorali sono stabilite dal Regolamento Generale del Conservatorio.

Nell’ipotesi di conferimento dell’incarico ai sensi degli articoli 212, comma 2, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministero acquisisce preventivamente il parere favorevole del Consiglio Accademico.

Il Direttore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, all’esonero totale o parziale dagli obblighi didattici.

Al Direttore è attribuita un’indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.

Il Direttore, entro 30 giorni dall’avvenuta elezione, nomina un Vicedirettore a cui attribuisce potere di firma su atti urgenti e dovuti. In caso di assenza o impedimento temporaneo del direttore, il Vicedirettore subentra al Direttore. In caso di impedimento permanente dello stesso, o di sue dimissioni, il Vicedirettore ha l’obbligo di indire le elezioni per il nuovo Direttore secondo le procedure regolamentari. La carica di Vicedirettore è incompatibile con quella di Consigliere d’Amministrazione.

Il Direttore può affidare ad altri professori di ruolo, dandone comunicazione al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, l’esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie del Conservatorio. In particolare:
a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto ed i Regolamenti di gestione ed organizzazione;
b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all’art. 14, comma 1 del presente Statuto, la programmazione della gestione economica del Conservatorio;
c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca su proposta del Consiglio Accademico, nonché
quello del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Conservatorio, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
f. determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti;
g. delibera in merito all’accettazione di donazioni e legati;
h. svolge tutte le funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti interni;
i. determina, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi di governo e di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
a. il Presidente;
b. il Direttore;
c. un docente del Conservatorio, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
d. uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
e. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

I consiglieri di cui al comma 3, lett e., e al comma 4, se nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell’intero organo.

Il Direttore Amministrativo partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su iniziativa del Presidente o di almeno tre consiglieri almeno una volta ogni trimestre.

Il Consiglio Accademico o il Direttore del Conservatorio hanno diritto di ottenere, con richiesta formulata almeno tre giorni prima della riunione, l’inserimento all’ordine del giorno di materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione designa al proprio interno un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 – Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico determina il piano di indirizzo del Conservatorio, definendo le priorità e programma le attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento.

Il Consiglio Accademico inoltre:
a. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui al comma 1;
b .definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione, proponendo la relativa ripartizione dei fondi al Consiglio di Amministrazione ed elencando le priorità ad essi relative;
c. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera h. della legge, il Regolamento didattico ed il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
d. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera e. della legge;
e. svolge attività propositiva e di coordinamento finalizzate allo sviluppo delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca;
f. esprime pareri e formula proposte su questioni didattico-scientifiche nonché inerenti le attività artistico-musicali e di ricerca;
g. esercita funzioni consultive sulla definizione dell’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca nonché del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, proponendone al Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni, nei limiti della disponibilità di bilancio ed in conformità con le relative esigenze didattiche e di ricerca;
h. esprime il proprio parere circa la misura dei contributi, determinata dal Consiglio di Amministrazione, a carico degli studenti,;
i. esprime parere sulle deliberazioni dello Statuto di competenza del Consiglio di Amministrazione nonché dei Regolamenti di gestione e di organizzazione;
j.  esercita le altre attribuzioni ad esso demandate dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti;
k. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita dal DPR n. 132/2003 al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio Accademico, ai sensi dell’art. 8 del DPR n.132/03, è composto da 9 membri, tra i quali:
a. il Direttore, che lo presiede;
b . 6 docenti del Conservatorio, con almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza, eletti dal Collegio dei Professori, con norme stabilite dal Regolamento Generale;
c. due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

Alle riunioni del Consiglio Accademico può partecipare il Vicedirettore, senza diritto di voto in caso di compresenza del Direttore.

Il Consiglio Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l’ordine del giorno, in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri; in tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all’ordine del giorno l’argomento o gli argomenti che ne hanno motivato la richiesta.

Tre o più membri del Consiglio Accademico, dieci o più docenti, il Direttore, il Presidente, hanno diritto di ottenere l’inserimento all’ordine del giorno di materie da trattare, con richiesta formulata nei termini previsti dal Regolamento Generale.

Non è consentito, eccetto che per il Direttore, fare parte contemporaneamente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Collegio dei Professori

Il Collegio dei Professori svolge funzioni propedeutiche alle attività del Consiglio Accademico, e in particolare:
a. formula proposte in merito all’attività didattica, di ricerca, di produzione artistica e di aggiornamento del personale docente;
b. esprime il proprio parere e formula proposte in merito alla definizione degli organici del personale docente;
c. propone iniziative volte al miglioramento dell’offerta formativa;
d. formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Collegio dei Professori inoltre:
a. elegge il Direttore e i propri rappresentanti negli organi di governo e consultivi secondo le modalità previste nello Statuto e nei Regolamenti;
b. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dalla Legge e dal presente Statuto al Consiglio Accademico.

Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio e dagli accompagnatori al pianoforte.

Il Collegio dei Professori viene convocato dal Direttore per sua iniziativa ovvero su proposta di almeno un terzo dei componenti del collegio.

Art. 16 – Consulta degli Studenti

La Consulta degli Studenti è l’organo rappresentativo della componente studentesca del Conservatorio.

La Consulta:
a. elegge al proprio interno i due studenti che fanno parte del Consiglio Accademico;
b. elegge lo studente che fa parte del Consiglio di Amministrazione;
c. esprime i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
d. indirizza richieste e formula proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti;
e. nomina i due rappresentanti della Commissione di Disciplina.

La Consulta degli Studenti è composta da un numero di studenti compatibile con le previsioni di cui all’articolo 12 comma 1 del DPR n. 132/03, in funzione del numero di studenti iscritti al Conservatorio. Fanno inoltre parte della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

Lo studente eletto nel Consiglio di Amministrazione partecipa alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.

La Consulta entro un mese dal suo insediamento si dà un Regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento interno. Esso viene portato al parere del Consiglio Accademico e, corredato di tale parere, alla ratifica del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Regolamento non venga formulato entro il termine sopra indicato, il Consiglio Accademico provvede a tale formulazione e, successivamente, lo porta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Le procedure per l’elezione della Consulta e per la designazione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo e di gestione sono contenute nel Regolamento degli Studenti.

L’elettorato attivo e passivo compete agli studenti che abbiano compiuto il 18° anno di età. L’insieme di tali studenti costituisce l’Assemblea Generale degli Studenti.

All’Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, anche gli studenti di età inferiore ai 18 anni.

Art. 17 – Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile del Conservatorio.

Il Direttore Amministrativo sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative e svolge un’attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del Conservatorio, in applicazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

L’incarico di Direttore Amministrativo, per la durata di tre anni, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all’area direttiva. L’incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’incarico può essere revocato prima della scadenza con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e previa contestazione all’interessato, in caso di responsabilità grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive degli organi di governo.

In caso di cessazione di servizio le funzioni del Direttore Amministrativo sono esercitate, fino alla nomina del successivo, dal funzionario di grado più elevato.

Art. 18 – Consulta del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

La Consulta del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario è un organo di rappresentanza con funzioni di carattere propositivo e consultivo del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

La Consulta in particolare esprime pareri e formula proposte in merito alla definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

E’ formata da cinque membri, di cui almeno uno appartenente alla carriera direttiva, eletti dall’Assemblea del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

La Consulta nomina due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella Commissione di Disciplina.

Le norme di funzionamento e di elezione della Consulta sono contenute in apposito Regolamento interno.

Art. 19 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 2 del DL 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Ai sensi dell’art. 9 del DPR n.132/03, il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca.

I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al DL 27 gennaio 1992, n. 88.

Art. 20 – Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
a. ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;
b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la Valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno;
c. acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b.

Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie all’espletamento delle proprie funzioni, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 21 – Commissione di Disciplina

La Commissione di Disciplina ha compiti di istruttoria relativamente ai procedimenti disciplinari.

Per i procedimenti a carico dei docenti, la commissione è composta dal Direttore, che la presiede, e da due docenti designati dal Collegio dei Professori.

Nel caso di procedimenti nei confronti di uno studente la Commissione suddetta viene integrata da due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

Per procedimenti a carico di un componente del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, la Commissione è formata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Dei risultati si tiene conto ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare, salvo casi di particolare urgenza e importanza che richiedano immediati interventi cautelativi.

REGOLAMENTI

Art. 22 – Regolamenti

Salvo diversa disposizione, i Regolamenti interni sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.

Per l’elaborazione dei Regolamenti il Conservatorio può costituire appositi organismi, composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e/o da esperti esterni.

Art. 23 – Regolamento Generale del Conservatorio

Il Regolamento Generale del Conservatorio contiene, salvo quanto specificamente riservato al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e al Regolamento Didattico, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all’assetto funzionale del Conservatorio.

Il Regolamento è predisposto, anche con l’ausilio di competenze interne all’amministrazione del Conservatorio, dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Professori.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico, tenuto conto dei pareri espressi, assume la definitiva delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Espletate le procedure di legge, il Regolamento è emanato con decreto del Presidente del Conservatorio.

Art. 24 – Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità

Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l’efficienza degli atti amministrativi e nel rispetto dell’equilibrio di Bilancio.

Esso disciplina altresì le procedure contrattuali, i criteri di amministrazione del Patrimonio, le forme di controllo interno sull’efficienza e sui risultati di gestione tanto dell’istituzione quanto dei singoli centri di spesa.

Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità viene emanato dal Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, espletate le procedure di legge. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 25 – Regolamento Didattico

Il Regolamento Didattico disciplina l’ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l’articolazione di tutte le attività formative in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera h. della Legge.

Il Regolamento Didattico disciplina l’ordinamento degli studi in base ai quali il Conservatorio rilascia titoli con valore legale. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative istituzionali.

L’ordinamento didattico degli studi si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche delle realtà del territorio ed all’evoluzione del proprio patrimonio culturale ed artistico.

Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di approfondimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell’innovazione metodologica e pedagogico-didattica.

Il Regolamento Didattico viene emanato dal Direttore, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Accademico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Professori e della Consulta degli Studenti ed espletate le procedure di legge.

Art. 26 – Altri Regolamenti

Sono previsti:
a. Il Regolamento di organizzazione degli uffici è diretto a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento interno degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio. Esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico;
b. Il Regolamento degli Studenti, disciplina le modalità di partecipazione degli studenti ad attività inerenti il diritto allo studio, di supporto alla didattica, alla produzione, ai servizi nonché alle attività dirette a migliorare la qualità dei servizi offerti. Esso è emanato con decreto presidenziale, su proposta della Consulta degli studenti, previa deliberazione del Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di amministrazione;
c. Il Regolamento della Consulta degli Studenti è diretto a disciplinare il funzionamento interno della Consulta. Esso è emanato con decreto presidenziale, secondo la procedura di cui all’art. 16, comma 5, del presente Statuto;
d. Il Regolamento della Biblioteca è diretto a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di biblioteca, finalizzato alla conservazione, incremento ed utilizzazione del patrimonio librario, artistico e musicale del Conservatorio. Esso è emanato con decreto presidenziale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico;
e. Il Regolamento della Consulta del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario disciplina le modalità ed i requisiti per l’elezione dei rappresentanti e le norme di funzionamento interno. Esso è emanato con decreto presidenziale, su proposta della Consulta, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Il Conservatorio, in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative, potrà dotarsi di ulteriori Regolamenti interni.

NORME TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 27 – Prima applicazione dei Regolamenti

In sede di prima applicazione:
a. il Regolamento Didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l’organo di gestione;
b .il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall’organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
c. il Regolamento Generale è deliberato dal Collegio Docenti, integrato con due rappresentanti degli studenti;

Art. 28 – Designazioni elettive

Se non altrimenti indicato, nel caso di designazioni elettive, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata di cui al comma 2 del successivo Art. 30, si svolgono entro il termine dell’anno accademico conclusivo del mandato. I mandati elettivi, ad eccezione della prima applicazione, decorrono dall’inizio dell’anno accademico successivo all’elezione.

In sede di prima applicazione, il Direttore in carica, entro 15 giorni dall’approvazione del presente Statuto, indice le elezioni degli organi di governo che, comunque, si dovranno svolgere entro 60 giorni dalla data di indizione.

In sede di prima applicazione, per l’elezione del Direttore, l’elettorato passivo è riservato ai docenti di ruolo con una anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati e che siano in possesso di una pregressa esperienza di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e/o internazionali.

Le elezioni per il Direttore sono indette con anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza del mandato.

Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei docenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma nella stessa data; esse sono indette dal Direttore, sentiti gli organi in carica, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza del mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati.

Le elezioni per la designazione degli studenti nel Consiglio Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, sono indette di norma in un’unica tornata dal Direttore, sentita la Consulta degli Studenti, con anticipo di almeno 3 mesi rispetto alla scadenza dei mandati, dandone adeguate forme di comunicazione agli interessati. L’entrata in carica degli studenti eletti avviene in corso d’anno. Fino alla nomina dei nuovi eletti sono prorogati quelli in carica, purché ancora iscritti al Conservatorio.

In sede di prima applicazione il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una rappresentanza degli studenti compatibile con le previsioni dimensionali stabilite dal DPR n. 132/03.

Nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi di governo del Conservatorio l’elettorato passivo è attribuito, nel rispettivo collegio, a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento Generale del Conservatorio.

Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento Generale del Conservatorio o nei Regolamenti delle singole strutture.

Art. 29 – Durata e funzionamento degli organi

La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto o nel Regolamento di riferimento, è triennale, rinnovabile. In prima applicazione i neo-eletti entrano in carica immediatamente, in corso d’anno, e il loro mandato ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, con l’aggiunta dello scorcio di anno accademico successivo all’elezione.

In caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni. L’assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso d’anno. Qualora la cessazione riguardi un rappresentante degli studenti nel Consiglio Accademico o nel Consiglio di Amministrazione, subentra il primo dei non eletti nella medesima lista. Nelle more non è pregiudicata la validità della composizione dell’organo.

Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di Direttore, le funzioni vicarie fino all’entrata in carica del nuovo eletto sono svolte dal Vicedirettore.

Nel caso in cui la cessazione anticipata riguardi la carica di Direttore, il mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendovi lo scorcio di anno accademico successivo all’elezione. Negli altri casi il mandato del neo-eletto si protrae fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell’organo, senza che il periodo venga computato ai fini della eventuale non rieleggibilità.

L’adunanza degli organi collegiali è valida quando gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto nei termini previsti dal Regolamento di competenza e sia presente la maggioranza degli stessi.

Salvo diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Decade dal mandato chiunque non partecipi senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive alle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato.

Art. 30 – Silenzio-assenso

Nei casi in cui è richiesto il parere di un organo collegiale e questo non abbia provveduto entro 60 giorni, l’organo responsabile della delibera o della emanazione dell’atto può procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero, in via eccezionale e stante l’importanza della materia, reiterare la richiesta di parere, assegnando un ulteriore termine.

Art. 31 – Sedi decentrate e distaccate

Il Conservatorio ha facoltà di istituire sedi e sezioni distaccate e corsi in sedi secondo le modalità definite con regolamento ministeriale ed in coerenza con le linee di programmazione e di sviluppo del settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.

Art. 32 – Revisioni dello Statuto del Conservatorio

Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto del Conservatorio il Presidente, il Direttore, il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, la Consulta degli Studenti, il Collegio dei Professori, la Consulta del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Le modifiche allo Statuto sono adottate a maggioranza di due terzi dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti.

Tali modifiche debbono essere trasmesse al Ministro per la necessaria approvazione.

Art. 33 – Norme abrogative

Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dal presente Statuto e con quanto previsto nei successivi Regolamenti.